PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto» sono soppresse;

          b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In caso di mancato superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui agli articoli 19 e seguenti, i praticanti avvocati possono continuare a esercitare il patrocinio per ulteriori sei anni, comunque rinnovabili sino al conseguimento dell'abilitazione.
      2-ter. In caso di esercizio del patrocinio fuori del distretto di corte d'appello, i consigli dell'ordine degli avvocati territorialmente competenti, nell'ambito delle funzioni loro delegate dall'articolo 14, segnalano al consiglio dell'ordine cui è iscritto il praticante avvocato ogni suo comportamento illecito o comunque disciplinarmente rilevante».

Art. 2.

      1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».